Casse professionali: pensione anticipata senza integrazione al minimo

Con la sentenza n. 2066/2026, pubblicata il 30 gennaio 2026, la Corte di cassazione sezione lavoro  interviene su una questione di particolare rilievo per gli iscritti alle Casse professionali : il rapporto tra pensione di vecchiaia  anticipata e diritto all’integrazione al minimo.

Il giudizio trae origine dall’impugnazione di una decisione della Corte d’appello di Roma che aveva riconosciuto l’illegittimità della disciplina regolamentare nella parte in cui esclude l’integrazione al minimo per chi accede al trattamento pensionistico in via anticipata. 

Secondo i giudici di merito, tale esclusione avrebbe violato il principio del pro rata, non tutelando l’anzianità contributiva maturata prima dell’entrata in vigore del nuovo regolamento previdenziale.

La Suprema Corte, accogliendo il ricorso dell’ente previdenziale, offre invece una lettura sistematica della normativa, chiarendo natura, limiti e ambito applicativo dell’integrazione al minimo nell’ambito dei regimi pensionistici delle Casse professionali privatizzate

Il caso al vaglio della Cassazione

La controversia nello specifico riguarda un’iscritta a una Cassa professionale che aveva richiesto la pensione di vecchiaia unificata con anticipo rispetto all’età pensionabile ordinaria, beneficiando della possibilità introdotta dal regolamento del 2012. Al momento della domanda risultava soddisfatto il requisito contributivo, ma non quello anagrafico previsto per la pensione di vecchiaia ordinaria.

In applicazione della disciplina regolamentare, il trattamento pensionistico era stato ridotto nella quota calcolata con il sistema retributivo ed era stata esclusa l’integrazione al minimo. 

L’interessata aveva quindi adito il giudice del lavoro, ottenendo in primo e secondo grado una pronuncia favorevole, fondata sull’assunto che la mancata integrazione violasse il principio del pro rata e producesse un effetto peggiorativo rispetto alle aspettative maturate nel corso della carriera contributiva.

L’ente previdenziale ha proposto ricorso per cassazione, sostenendo che l’integrazione al minimo non rientra tra i meccanismi di calcolo della pensione tutelati dal pro rata e che la pensione anticipata costituisce un istituto nuovo, autonomo e fondato su una scelta consapevole dell’iscritto.

Le motivazioni del diniego della Cassazione

Come anticipato, la Corte di cassazione ha accolto il ricorso, cassando la sentenza impugnata e rinviando alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione.

Nel motivare la decisione, i giudici di legittimità ribadiscono che il principio del pro rata, richiamato dall’art. 3, comma 12, della legge n. 335/1995, opera con riferimento ai criteri di calcolo della prestazione pensionistica e non può essere esteso ai requisiti di accesso o a benefici accessori quali l’integrazione al minimo. Quest’ultima, infatti, non presuppone una determinata anzianità contributiva, ma si collega alle condizioni e alle scelte che regolano l’accesso al trattamento.

Secondo la Corte, il diritto alla pensione di vecchiaia unificata anticipata nasce esclusivamente con il regolamento del 2012. Trattandosi di un istituto di nuova introduzione, non è possibile invocare un affidamento su regole previgenti né pretendere l’applicazione del pro rata a un diritto che non esisteva nell’ordinamento precedente. L’intera disciplina del trattamento pensionistico deve quindi essere attratta al nuovo regime, comprensivo sia delle riduzioni previste sia dell’esclusione dell’integrazione al minimo.

La Suprema Corte affronta anche il profilo costituzionale, escludendo che la mancata integrazione violi l’art. 38 della Costituzione. Il diritto ai mezzi adeguati di sostentamento, osserva il Collegio, deve essere bilanciato con l’esigenza di equilibrio finanziario delle gestioni previdenziali, esigenza che, per le Casse privatizzate, discende direttamente dalla normativa che impone la sostenibilità di lungo periodo.

Un ulteriore elemento valorizzato è la natura volontaria dell’opzione per il pensionamento anticipato. L’iscritto sceglie consapevolmente di accedere a un trattamento diverso da quello ordinario, accettandone le condizioni, ma beneficia al contempo di vantaggi specifici, come la possibilità di proseguire l’attività professionale e di maturare supplementi di pensione.

In conclusione, la Cassazione chiarisce che l’esclusione dell’integrazione al minimo per la pensione di vecchiaia unificata anticipata non contrasta con il principio del pro rata né con i parametri costituzionali, inserendosi coerentemente nel disegno di equilibrio finanziario e di autonomia regolamentare delle Casse professionali.